(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
         Friuli-Venezia Giulia n. SO 23 del 26 luglio 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in  attuazione  degli
articoli 4 e 5 della legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1
(Statuto speciale della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia),  introduce
misure  per  lo  sviluppo  del  sistema  infrastrutturale  regionale,
marittimo,  fluviale  e  terrestre,   da   attuarsi   attraverso   il
potenziamento o il recupero della rete esistente in recepimento delle
esigenze provenienti dai territori anche in funzione del rilancio del
sistema produttivo regionale. 
  2. La presente legge disciplina, altresi',  forme  acceleratorie  e
negoziali per la promozione di elementi naturali di valore e  per  lo
sviluppo sostenibile di ambiti produttivi del territorio regionale. 
  3. Il presente provvedimento individua interventi per il recupero e
la   riqualificazione   del   patrimonio    immobiliare    esistente,
privilegiando soluzioni mirate al contenimento del consumo di  suolo,
nonche' misure di semplificazione nelle materie dei lavori pubblici e
delle infrastrutture.